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“Chi deve iscriversi all’Ordine?” Ecco un doveroso chiarimento che non lascia spazio ad interpretazioni

di admin
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Ciao, sono un biologo ma non sono iscritto all’ordine, la mia condizione giuridica non mi obbliga all’iscrizione!

Vi è capitato almeno una volta di sentire o leggere queste parole?

Ebbene è DOVEROSO fornire, in questo articolo, un chiarimento che NON lasci spazio ad interpretazioni !!

L’obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell’attività professionale è, in realtà, previsto in maniera estremamente chiara già dall’art. 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai sensi del quale:

Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’Albo”.

Il discrimine da prendere in considerazione, pertanto, non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001, obbligano all’iscrizione all’Albo.

A ciò deve aggiungersi che l’art. 4 della legge 18 gennaio 2018, n. 3, ha profondamente modificato il d. lgs. CpS. 13 settembre 1946, n. 233, prevedendo, tra l’altro, il passaggio dei biologi nell’ambito delle professioni sanitarie.

Come ha sottolineato il Ministero della Salute, l’art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946, ora applicabile anche ai biologi, stabilisce che “Per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”.

L’art. 5 della legge 14 maggio 1967, n. 396, elenca i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, tra i quali l’abilitazione alla professione di biologo che si consegue, ai sensi degli artt. 31 e ss. del d.P.R. 328/2001, a seguito del superamento dell’esame di stato.

Il successivo art. 6 della legge 396/1967 consente, tuttavia, a una serie di soggetti («i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica») di conseguire l’iscrizione anche prescindendo dall’abilitazione alla professione.

Il MIUR, come detto, ha precisato, con nota prot. 0054835-13/11/2018-DGPROF-MDS-A, che anche i ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010) possono essere iscritti all’albo anche prescindendo dall’esame di abilitazione.

In conclusione: a seconda delle mansioni e delle attività svolte, l’obbligo di iscrizione può riguardare anche, professori universitari, ricercatori universitari, destinatari di assegni di ricerca, ricercatori degli enti di ricerca, personale degli istituti zooprofilattici sperimentali e quello di forze di polizie e forze armate, oltre a quello operante nell’industria agroalimentare, ecc. ma tale obbligo, in realtà, c’è sempre stato e non deriva da una norma sopravvenuta.

Purtroppo in passato c’è stata scarsa attenzione su questa vicenda; l’assenza di vigilanza e di adeguate indicazioni ha portato, negli anni, al consolidarsi di una diffusa elusione dell’obbligo di iscrizione, ancorché in perfetta buona fede, da parte di biologi (e, tra questi, di biotecnologi) che svolgevano e svolgono attività che formano oggetto dell’attività di biologo.

Per l’iscrizione all’Albo è necessario il possesso del titolo accademico valido per l’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo ed il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di tale professione.

L’unica deroga, ma solo per i requisiti d’iscrizione all’Ordine, riguarda “i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica” (ai quali vanno aggiunti anche i ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010) i quali possono iscriversi all’Albo senza dover sostenere l’esame di stato.

Va comunque precisato che la deroga riguarda esclusivamente i presupposti per l’iscrizione all’Albo che rimane obbligatoria nel caso in cui i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati svolgano una delle attività previste dall’Art. 3 della Legge 396/67 e dall’Art. 31 del D.P.R. 328/01.

                                                                                      DUNQUE

Allo stato, tuttavia, possono iscriversi all’Albo prescindendo dal superamento dell’esame di Stato solo professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010), oltre alle residuali (e tendenzialmente scomparse) figure dei liberi docenti e degli incaricati.

Riportiamo qui sotto stralcio del testo:

L’obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell’attività professionale è previsto dall’art. 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai sensi del quale: “Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo”.

Il biologo iscritto nell’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato”.

Le attività che formano oggetto della professione di Biologo sono previste dall’Art. 3 della Legge 396/67 il quale stabilisce:

“Formano oggetto della professione di biologo:

  1. a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2. b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  3. c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  9. i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”.

Le attività di competenza del Biologo sono ulteriormente dettagliate dall’art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, il quale prevede:

“1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

  1. a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  2. b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
  3. c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrità degli ecosistemi naturali;
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
  5. e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  6. f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
  7. g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  8. h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
  9. i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

  1. a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
  2. b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
  3. c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti;
  4. d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
  5. e) procedure di controllo di qualità.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale”.

Da quanto sopra ne deriva che, CHIUNQUE, a qualunque titolo, svolga una delle attività che la legge riserva alla professione di Biologo, deve essere iscritto all’Albo, indipendentemente dalla forma giuridica, la discriminante rimane pertanto la natura delle attività svolte che, se rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001, obbligano all’iscrizione all’Albo.

 A quale Ordine Territoriale dei Biologi devo iscrivermi per essere inserito nell’Albo?

L’Art. 5 comma 3 del D. Lgs CPS 233/43 (applicabile ai Biologi dopo le modifiche introdotte dalla Legge 3/18), tra i presupposti per l’iscrizione all’Albo, alla lettera c) prevede che il richiedente debba “avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione regionale dell’Ordine” al quale intende iscriversi.

Sono dunque previsti tre criteri alternativi, residenza, domicilio e effettivo luogo esercizio della professione.

Dal momento che la sanità è regionale con la riforma costituzionale del 2001, che ha conferito una competenza concorrente alle regioni nell’organizzazione degli interventi a tutela della salute entro i vincoli dei principi fondamentali del SSN stabiliti dallo Stato e ha segnato la fine delle grandi riforme organiche della sanità a livello nazionale e che ciascun ordine territoriale promuove attività di formazione e di informazione di interesse e tutela della categoria per chi svolge effettivamente l’attività professionale nel territorio, si ritiene doveroso effettuare l’iscrizione presso l’Ordine dei Biologi nella cui competenza rientra il luogo di effettivo svolgimento della professione.

Pertanto l’Ordine dei Biologi della Lombardia, per i poteri attribuitogli e nel rispetto della privacy, NON fornirà alcun servizio, supporto, risposte e seguito ad istanze mosse da parte di coloro i quali esercitano la PROFESSIONE IN AMBITO PUBBLICO O PRIVATO in Lombardia ma che NON risultano iscritti all’Albo dell’OBL, costantemente aggiornato, sia nei nostri sistemi sia tramite la pubblicazione del sito internet ufficiale.

 Formazione e competenza professionale: gli obblighi ECM

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. Per informazioni su eventuali esoneri o esenzioni siete pregati di voler contattare la Co.Ge.A.P.S. al seguente indirizzo mail: ecm@cogeaps.it oppure andando direttamente sul sito https://www.cogeaps.it/

 

 

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