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DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera q), della
Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in
materia di profilassi internazionale;
Visto l’articolo 118, primo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020,
recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento
dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
adottando misure di potenziamento della rete di assistenza
territoriale e delle funzioni del Ministero della salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche’ per assicurare sull’intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti
dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come
individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive
modificazioni, nonche’ di medici specializzandi, iscritti all’ultimo
e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche
ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di
durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare
dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all’articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano
a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l’attivita’ lavorativa svolta. Il periodo di
attivita’, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e’ riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
Universita’, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita’ formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui
all’articolo 17;
b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalita’
ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da
riconoscere, anche in assenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito
delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita’ deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attivita’ di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata
dello stato d’emergenza, integra il requisito dell’anzianita’
lavorativa di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai laureati
in medicina e chirurgia, anche se privi della cittadinanza italiana,
abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi
ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo.
5. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma
2, gli incarichi di cui ai commi 1, lettera a) conferiti, per le
medesime finalita’, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, fermo il limite di durata ivi previsto.
6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata
l’impossibilita’ di assumere personale, anche facendo ricorso agli
idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque
entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a
personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non
iscritto al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il
decreto di cui all’articolo 17. Agli incarichi di cui al presente
comma non si applica l’incumulabilita’ tra redditi da lavoro autonomo
e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

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