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Considerazioni, valutazioni e indicazioni della FNOB ai Biologi Nutrizionisti sulle norme che riguardano il Fascicolo Sanitario Elettronico

di Ufficio Stampa
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La presente nota analizza il rapporto tra la disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0) e l’attività del biologo nutrizionista, con l’obiettivo di chiarire il quadro normativo vigente, i profili fiscali e le condizioni tecniche di interoperabilità.

In particolare, la nota evidenzia come il FSE 2.0 si configuri quale infrastruttura nazionale orientata alla progressiva integrazione dei dati sanitari, includendo anche prestazioni erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale. In tale contesto, pur in assenza di una previsione normativa espressa che imponga al biologo nutrizionista l’obbligo di alimentazione del Fascicolo, emergono elementi sistemici rilevanti: la qualificazione delle prestazioni come sanitarie ai fini fiscali (esenzione IVA), la loro tracciabilità attraverso il Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata, e la disponibilità di standard tecnici internazionali (HL7 e LOINC) già idonei a rappresentare in forma strutturata i dati nutrizionali.

La nota conclude che, allo stato, non sussiste un obbligo giuridico esplicito di trasmissione al FSE da parte del biologo nutrizionista; tuttavia, il quadro normativo, fiscale e tecnologico appare già coerente con una possibile integrazione. In questa prospettiva, l’alimentazione del FSE può essere considerata non come un adempimento imposto, ma come un’opportunità evolutiva per valorizzare il ruolo del biologo nutrizionista e rafforzarne il riconoscimento nell’ambito delle professioni sanitarie.

 

  1. Premessa

La presente nota analizza il rapporto tra la disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0) e l’attività del biologo nutrizionista, con l’obiettivo di:

  • ricostruire il quadro normativo vigente;
  • valutare il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione del FSE;
  • esaminare i profili fiscali connessi alla qualificazione sanitaria delle prestazioni;
  • verificare la disponibilità di standard tecnici interoperabili (HL7/LOINC);
  • formulare considerazioni di sistema, mantenendo un approccio neutro in ordine all’esistenza di un obbligo giuridico espresso di alimentazione del FSE da parte del biologo nutrizionista.

 

  1. Quadro normativo del Fascicolo Sanitario Elettronico

2.1 Norma primaria

Il riferimento fondamentale è l’art. 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato, da ultimo, dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

La norma definisce il FSE come:

“l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”.

Elemento di rilievo è l’estensione ai dati relativi anche a:

prestazioni erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale

ed il principio secondo cui:

le prestazioni sanitarie devono essere inserite nel FSE entro cinque giorni dalla loro erogazione (per i soggetti individuati dalla normativa).

 

2.2 Disciplina attuativa: FSE 2.0

Il Decreto 7 settembre 2023 ha definito il nuovo assetto del FSE 2.0, stabilendo:

  • contenuti del Fascicolo (art. 3);
  • soggetti coinvolti (art. 12);
  • modalità di accesso e consultazione;
  • misure di sicurezza e protezione dati.

Il sistema è stato ulteriormente sviluppato con:

  • Decreto 30 dicembre 2024 (disciplina transitoria – art. 27-bis);
  • Decreto 11 novembre 2025 (rimodulazione delle scadenze operative: piena attuazione prevista entro il 31 marzo 2026).

 

2.3 Soggetti che alimentano il FSE

L’art. 12 del Decreto 7 settembre 2023 prevede che contribuiscono all’alimentazione del FSE:

  • strutture sanitarie pubbliche;
  • strutture accreditate;
  • strutture autorizzate;
  • esercenti le professioni sanitarie che operano in autonomia.

La norma stabilisce altresì:

  • obbligo di aggiornamento tempestivo;
  • responsabilità per omissione o inesattezza.

 

2.4 Considerazione interpretativa

Alla luce del quadro normativo:

  • il sistema FSE è orientato a una progressiva estensione dei flussi informativi sanitari;
  • tuttavia, non risulta, allo stato, una previsione espressa e specifica che imponga al biologo nutrizionista, in quanto tale, l’obbligo di alimentazione del FSE;
  • tale posizione è coerente con gli orientamenti della Pubblica Amministrazione, che evidenziano una fase di evoluzione e consolidamento del sistema.

 

  1. Il biologo nutrizionista: inquadramento

Il biologo nutrizionista:

  • è iscritto all’Ordine dei Biologi;
  • esercita attività riconducibili alla tutela della salute;
  • opera in autonomia professionale;
  • svolge attività di:
    • valutazione nutrizionale;
    • elaborazione di piani alimentari;
    • educazione alimentare;
    • prevenzione.

Tali elementi lo collocano, sul piano sistemico, nell’area delle professioni sanitarie, pur in assenza di una tipizzazione normativa univoca analoga ad altre professioni.

 

  1. Profili fiscali: esenzione IVA e Sistema Tessera Sanitaria

4.1 Esenzione IVA

Le prestazioni rese dal biologo nutrizionista sono generalmente ricondotte, ai fini fiscali, nell’ambito delle:

prestazioni sanitarie esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972),

in quanto finalizzate alla tutela della salute.

Questo rappresenta un riconoscimento rilevante:

la prestazione è qualificata come sanitaria dall’ordinamento tributario.

 

4.2 Detraibilità e dichiarazione precompilata (730)

Le spese sostenute per prestazioni del biologo nutrizionista:

  • sono detraibili come spese sanitarie;
  • confluiscono nella dichiarazione precompilata (modello 730).

4.3 Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Il biologo rientra tra i soggetti che:

  • trasmettono i dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
  • alimentano un flusso informativo pubblico nazionale finalizzato alla fiscalità sanitaria.

 

4.4 Valenza sistemica

Il combinato disposto:

  • esenzione IVA
  • detraibilità fiscale
  • obbligo di trasmissione al STS

consente di affermare che:

le prestazioni del biologo nutrizionista sono già pienamente riconosciute come prestazioni sanitarie nell’ordinamento pubblico

pur in un ambito (fiscale) distinto da quello del FSE.

  1. Standard tecnici e interoperabilità

5.1 HL7 e documenti clinici

Il FSE 2.0 si basa su standard internazionali:

  • HL7 CDA2
  • HL7 FHIR

Sono disponibili anche template generici (es. “documento clinico generico”), che consentono la strutturazione di documenti non ancora tipizzati.

 

5.2 Terminologia LOINC

Nel sistema LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes):

  • non esistono codici specifici per la “prestazione del biologo nutrizionista”;
  • esiste tuttavia un ampio dominio nutrizionale, comprendente:
    • note nutrizionali (es. Nutrition note);
    • valutazioni nutrizionali (nutrition assessment);
    • stato nutrizionale;
    • intake alimentare;
    • parametri antropometrici;
    • classificazioni dietetiche.

LOINC codifica:

il contenuto clinico, non la figura professionale che lo produce

 

5.3 Implicazione tecnica

Ne deriva che:

non sussistono ostacoli tecnici alla rappresentazione strutturata della documentazione nutrizionale

all’interno dei sistemi interoperabili (FSE incluso).

 

  1. Sintesi interpretativa

Dalla lettura coordinata emerge che:

  1. il FSE 2.0 è un sistema in evoluzione, orientato all’integrazione progressiva dei dati sanitari;
  2. il biologo nutrizionista presenta caratteristiche coerenti con il perimetro delle professioni sanitarie;
  3. le sue prestazioni sono già riconosciute come sanitarie sul piano fiscale e informativo (STS);
  4. non esiste, allo stato, una previsione normativa espressa che imponga l’alimentazione del FSE da parte del biologo nutrizionista;
  5. esistono tuttavia le condizioni tecniche e sistemiche per una sua integrazione.

 

  1. Conclusioni

Alla luce del quadro normativo, fiscale e tecnico ricostruito, si può affermare che:

non sussiste, allo stato, un obbligo espresso e specifico di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte del biologo nutrizionista.

Tuttavia, emergono elementi sistemici di particolare rilievo:

  • le prestazioni del biologo nutrizionista sono qualificate come prestazioni sanitarie ai fini fiscali (esenzione IVA e detraibilità);
  • i relativi dati sono già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, alimentando un flusso informativo pubblico nazionale;
  • esistono standard tecnici internazionali (HL7 e LOINC) pienamente idonei alla rappresentazione strutturata dei dati nutrizionali;
  • il FSE 2.0 è configurato come sistema aperto e progressivamente estensibile.

A tali elementi si aggiunge un ulteriore profilo normativo di primaria importanza:

la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cd. Legge Lorenzin) ha ricondotto il biologo nell’alveo delle professioni sanitarie ordinistiche, rafforzandone il ruolo nell’ambito del sistema di tutela della salute.

In questo contesto:

l’eventuale integrazione della documentazione prodotta dal biologo nutrizionista nel FSE può essere letta non come adempimento imposto, ma come naturale evoluzione del sistema sanitario digitale, coerente con il riconoscimento normativo della professione.

Più in particolare:

la trasmissione al FSE potrebbe rappresentare uno strumento utile per ribadire e rendere operativa, anche sul piano dei sistemi informativi, la piena appartenenza del biologo nutrizionista alle professioni sanitarie, valorizzandone il contributo nella prevenzione, nella gestione del dato biologico e nella presa in carico integrata del paziente.

 

Fnob ha in corso di elaborazione un apposito programma del quale doterà i Biologi Nutrizionisti per l’inoltro, al momento su base volontaria, dei report di attività alla Sogei, per il FSE.

 

Sen. Dott. Vincenzo D’Anna

Presidente Fnob

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