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Ecm: se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale

di admin
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Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo, che riporta testualmente

Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

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N.B. Il decreto Milleproroghe ha esteso per gli aventi diritto l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023 e ha spostato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

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