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Accordo regionale con le farmacie per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR ed extra SSR, approvato con delibera di giunta n. XI/4250 del 01/02/2021

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Con la deliberazione della giunta regionale indicata in oggetto è stato approvato lo schema di un accordo, al quale partecipano Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e la Federazione Regionale Ordine dei Farmacisti, finalizzato a consentire l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie.

A seguito della lettura dello schema di accordo, l’Ordine nazionale dei biologi ritiene opportuno che venga precisato un aspetto che, se non chiarito espressamente, potrebbe dare adito ad alcuni gravi dubbi interpretativi. In più parti del documento, infatti, vi sono disposizioni che lascerebbero intendere che il farmacista possa effettuare il prelievo del campione biologico in prima persona. 

È tuttavia, indispensabile chiarire che l’effettuazione della procedura di prelievo del campione biologico tramite tampone naso faringeo, in quanto tale, rappresenta una attività sul paziente e come tale può essere effettuata soltanto da personale infermieristico, e da personale medico o biologo, abilitati all’esecuzione dei prelievi biologici. Ogni altro professionista, anche sanitario, resta ovviamene escluso da tale specifica attività. Vale, altresì, la pena di chiarire che, ancorché rapido ed apparentemente semplice da effettuare, il test antigenico resta pur sempre un esame analitico che non rientra tra quelli effettuabili in autodiagnosi, con la conseguenza che, dopo il prelievo del campione, tanto le attività legate alla fase analitica quanto la responsabilità del risultato devono necessariamente essere svolte dal personale sanitario abilitato all’esercizio di tali specifiche attività, pena l’effettuazione di un atto professionale per il quale si è privi di competenza. La delicatezza e la rilevanza della questione, dunque, rendono opportuno un espresso chiarimento sugli indicati aspetti, al fine di scongiurare il rischio che l’accordo in itinere tra Regione Lombardia e farmacie conduca al promiscuo svolgimento di attività professionali non consentite. L’Ordine nazionale dei biologi tiene a sottolineare che, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, ogni iniziativa finalizzata a contrastare la diffusione del contagio non può che essere salutata con favore ma alla imprescindibile condizione che ciò avvenga nel rispetto della legge e, soprattutto, della sicurezza degli utenti e degli operatori, pena il prodursi di guasti superiori a quelli che si intende contrastare. Per tali motivi è indispensabile che le attività di prelievo e di processazione dei test siano garantite dai professionisti sanitari a ciò abilitati, e dunque tra gli altri dai biologi, in ambienti sicuri. Ciò anche a tutela dei farmacisti che, in mancanza, sarebbero esposti ad enormi responsabilità personali. Si è certi, pertanto, che, in fase di individuazione delle procedure di svolgimento dei test, previsti dall’art. 3 dell’accordo, sarà ben specificato che i test non possono essere svolti direttamente dal farmacista.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D’Anna

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